L'indennità di accompagnamento è un
aiuto economico statale destinato alle persone che hanno bisogno di assistenza continuativa, non sono in grado di camminare o hanno difficoltà a compiere gli atti della vita quotidiana.
La domanda va presentata all'ASL di appartenenza. Si può ricevere un'indennità pari a
443.83 euro mensili, erogata per dodici mensilità e aggiornata ogni anno dal Ministero dell'Interno. Per avere diritto all'indennità occorre prima fare domanda di
invalidità civile. Sul certificato d'invalidità deve essere apposto dall'ASL di competenza, il codice 05 o 06.
Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità di accompagnamento è necessario presentare una domanda alla
Commissione medica per gli invalidi civili della ASL di appartenenza.
Occorre allegare:
- il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione
- il codice fiscale
- il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Il modello della domanda è disponibile presso gli
Uffici relazioni con il pubblico delle Asl.
Le informazioni per contattare gli URP delle Asl si possono trovare nella sezione
Recapiti utili in alto a destra di questa pagina.
L'INPS ogni anno provvederà a recapitare a casa un modello prestampato (Mod.ICRIC01). Su questo documento il titolare dell'indennità dovrà
autocertificare che le sue condizioni non siano cambiate e che continuano a sussistere i requisiti per avere diritto all'assegno.
Il modello deve essere restituito compilato
entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. L'indennità di accompagnamento spetta anche:
- ai ciechi assoluti. Per queste persone l'importo è maggiorato a 669,21 euro mensili
- alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione n. 1705/99)
- ai minorenni incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione n. 1377/2003)
- alle persone affette dal
morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
- alle persone affette da epilessia, sia che subiscono attacchi quotidiani, sia che abbiano crisi saltuarie.
Per ulteriori informazioni si può contattare l'
Ufficio relazioni col pubblico della Asl di appartenenza.
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Le informazioni per contattare gli URP delle Asl si possono trovare nella sezione
Recapiti utili in alto a destra di questa pagina.