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Indennità di accompagnamento


L'indennità di accompagnamento è un aiuto economico statale destinato alle persone che hanno bisogno di assistenza continuativa, non sono in grado di camminare o hanno difficoltà a compiere gli atti della vita quotidiana.

La domanda va presentata all'ASL di appartenenza. Si può ricevere un'indennità pari a 443.83 euro mensili, erogata per dodici mensilità e aggiornata ogni anno dal Ministero dell'Interno. Per avere diritto all'indennità occorre prima fare domanda di invalidità civile. Sul certificato d'invalidità deve essere apposto dall'ASL di competenza, il codice 05 o 06.

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità di accompagnamento è necessario presentare una domanda alla Commissione medica per gli invalidi civili della ASL di appartenenza.
Occorre allegare:
  • il certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione
  • il codice fiscale
  • il certificato del medico curante, che deve riportare la nota "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".
Il modello della domanda è disponibile presso gli Uffici relazioni con il pubblico delle Asl.

Le informazioni per contattare gli URP delle Asl si possono trovare nella sezione Recapiti utili in alto a destra di questa pagina. L'INPS ogni anno provvederà a recapitare a casa un modello prestampato (Mod.ICRIC01). Su questo documento il titolare dell'indennità dovrà autocertificare che le sue condizioni non siano cambiate e che continuano a sussistere i requisiti per avere diritto all'assegno.

Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. L'indennità di accompagnamento spetta anche:
  • ai ciechi assoluti. Per queste persone l'importo è maggiorato a 669,21 euro mensili
  • alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione n. 1705/99)
  • ai minorenni incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione n. 1377/2003)
  • alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down
  • alle persone affette da epilessia, sia che subiscono attacchi quotidiani, sia che abbiano crisi saltuarie.
Per ulteriori informazioni si può contattare l'Ufficio relazioni col pubblico della Asl di appartenenza.

--> Le informazioni per contattare gli URP delle Asl si possono trovare nella sezione Recapiti utili in alto a destra di questa pagina.
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